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Post by danesse on Mar 19, 2018 13:11:45 GMT
per me ok
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Post by annagruppioni on Mar 19, 2018 18:18:45 GMT
Concordo!
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Post by fausto on Mar 19, 2018 19:16:49 GMT
Sono d'accordo
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Post by silvia on Mar 19, 2018 19:20:20 GMT
Per me va bene… Le mie osservazioni alla bozza: Nell’art 3 comma 2 si parla di anti parotite come non raccomandata, ma l’avevamo messa raccomandata Nell’art Art 4 si parla di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale e si afferma che ciò esonererà dall’obbligo vaccinale che però non c’è, salvo casi critici…. quindi penso che sia meglio unire questo passaggio con l’art 5 in cui si parla più propriamente in caso di omissione o differimento in caso di obbligatorietà momentanea ,
nell' Art. 8 giustamente è scritto all’inizio: "In caso di mancata osservanza delle vaccinazioni prescritte di routine ma divenute eventualmente obbligatorie in caso di introduzione momentanea di cui al presente articolo 1 ", MA OCCORRE SCRIVERE DI CUI ALLL'ART 3 …. Più sotto nello stesso articolo si riparla di vaccinazioni prescritte di routine e in ognuno di questi punti aggiungerei, “SE DIVENUTE OBBLIGATORIE IN CASO SI INTRODUZIONE MOMENTANEA DI CUI AL PRESENTE ART 3” I punti secondo me sono : “La mancata effettuazione delle vaccinazioni di routine (oppure obbligatorie) di cui all'articolo 1, e dunque ….” “il Dirigente scolastico della non conformità del fanciullo rispetto ad una o più vaccinazioni di routine (oppure obbligatorie, se introdotte), …”. L’art 9 mi sembra una specifica dell’art 3, quindi li accorperei
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Post by Stefania on Mar 19, 2018 21:18:32 GMT
Anche secondo me ci sono delle discrepanze (sostanzialmente quelle che ha rilevato Silvia). Confido nella rilettura di Harry prima e di X e Y poi. Infine c’è il parere anche di Mastalia e da ultimo quello delle associazioni che si faranno carico dell’iniziativa. Credo che tante teste pensanti possano produrre un buon lavoro.
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Post by mirelam on Mar 20, 2018 14:52:17 GMT
ok
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Post by estaticax on Mar 20, 2018 15:06:35 GMT
No all'antiparotite fra i raccomandati, Si a tutto il resto. Saluti. Gianluca Musumeci
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Post by estaticax on Mar 20, 2018 15:08:24 GMT
Allora, visto l'esito del sondaggio condotto in chat gruppo, in data 18.03.2018, abbiamo decretato la consegna del testo in bozza, ancora in fase di emendamento finale, all'Avvocato Roberto Mastalia, perché egli lo sottoponga all'attenzione di Associazioni e comitati in difesa del principio consensualistico. Siamo ancora in attesa dei suggerimenti dei due addetti ai lavori, un medico ed un docente universitario, rispetto alla bozza da noi promossa. Ed anche di eventuali suggerimenti di Harry Tallarita. LETTERA CONSEGNA BOZZA DI LEGGE ALL'AVV MASTALIA Direi, se siete d'accordo, di scrivere una lettera aperta all'Avv. Mastalia, con cui noi consegnamo la bozza - nei prossimi giorni - e chiedere come unica condizione per chi deciderà di recepire il testo - come base di partenza per una proposta di Legge popolare ai sensi dell'Art 71 Costituzione della Repubblica Italiana - che almeno una trentina di noi componenti del gruppo Telegram, riunito in chat, possano firmare il deposito della proposta di Legge presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e figurino così assieme alle Associazioni / Comitati ecc... padri e madri del testo di legge popolare di cui si chiederà l'avvio di proposta legislativa al Parlamento. Fare una lettera aperta all'Avv. Mastalia - inoltrata via pec- garantirà che ci siano testimoni che c'è stato un lavoro, ed una lunga discussione di cittadini riuniti per curare interessi generali, proprio come dice il 4* comma dell'Art 118 della Costituzione, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale. Fatemi sapere Luca Scantamburlo Perfettamente d'accordo.
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Post by silviab on Mar 20, 2018 15:08:38 GMT
Per me va bene Luca, sono d’accordo!
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Mar 20, 2018 21:02:24 GMT
BUONGIORNO A TUTTI GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO, ATTENZIONE; SULLE DISCREPANZE, AVETE RAGIONE. NON RIESCO A SEGUIRE COME VORREI, CAUSA IMPEGNO SINDACO DAY, CHE COME SAPETE E' UNA MOSSA STRATEGICA CHE PUO' INCEPPARE LA MACCHINA INFERNALE CREATA DAL LEGISLATORE, CHE HA TRAVOLTO DIRITTI CIVILI ED UMANI, COMPRIMENDONE ALCUNI (ANCHE COSTITUZIONALI). HO APPREZZATO MOLTO I VOSTRI INTERVENTI RISCRIVO IL TESTO, GLI ARTICOLI SONO ORA 8 ecco il testo a seguire
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Mar 20, 2018 21:03:26 GMT
Bozza di progetto di Legge popolare a cura dei cittadini promotori, riunitisi nella chat di gruppo di Telegram "Gruppo Art. 71"
TESTO EMENDATO A SEGUITO DISCUSSIONE ultimo aggiornamento: 20 marzo 2018
Art. 1 Disposizioni in materia di vaccinazioni di routine Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di protezione individuale e di condizioni di sicurezza epidemiologica - in termini non solo di profilassi e di copertura vaccinale, ma anche di buona pratica medica attenta alla suscettibilità individuale ed alle reazioni avverse alla somministrazione di farmaci - per i minori di età compresa tra tre e sedici anni (e per tutti i minori stranieri non accompagnati) sono di routine e fortemente suggerite (ma non obbligatorie), in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate, ma soltanto a partire dal 36° mese di vita. a) anti-poliomielitica (IPV, a virus ucciso); b) anti-difterica; c) anti-tetanica; Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente: la ditta farmaceutica è obbligata a fornire esclusivamente formule monovalenti dei vaccini; il loro costo è interamente a carico dello Stato.
Art. 2 Vaccinazioni raccomandate e non: periodo di quarantena a seguito immunizzazione Comma 1 Art. 2 Agli stessi fini di cui all'articolo 1, per i minori di età compresa tra tre e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì raccomandate - ma non a carico dello Stato - in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: d) anti-morbillo; e) anti-rosolia; f) anti-parotite;
Per chi volesse usufruirne, il vaccino è a carico del singolo cittadino/utente del servizio sanitario nazionale, a prezzo convenzionato. Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente / mono-componente oppure al massimo bivalente. Comma 2 Art. 2 Si raccomanda in particolare la vaccinazione anti-rosolia a partire dal dodicesimo anno di eta', dopo controllo anticorpale con esito negativo e che non abbiano conseguito immunità naturale acquisita, al fine di scongiurare l'insorgenza di patologie degenerative del feto che potrebbero portare in grembo.
Comma 3 Art 2 Si raccomanda un periodo di quarantena per chi usufuisce delle vaccinazioni anti-morbillo ed antirosolia, per ridurre al minimo i contatti con soggetti immunodepressi e donne gravide, e dunque scongiurando il contagio "orizzontale"; sempre per lo stesso motivo, si raccomanda la vaccinazione durante il periodo estivo, lontano dalla frequenza scolastica. Le seguenti vaccinazioni, seppur disponibili in commercio, non sono raccomandate dal sistema sanitario nazionale: a) anti-meningococcica B; b) anti-meningococcica C; c) anti-pneumococcica; d) anti-rotavirus; e) anti-varicella; f) anti-papilloma virus; Per chi volesse usufruirne, il vaccino è a carico del singolo cittadino/utente del servizio sanitario nazionale. Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente / monocomponente, oppure al massimo bivalente.
Art. 3 Introduzione della possibile obbligatorietà delle vaccinazioni Sentiti il Consiglio Superiore di Sanità, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA), l’Istituto superiore di sanità (ISS) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Ministero della Salute può disporre la obbligatorietà dell'antipoliomielitica (al momento l'Europa è dichiarata regione polio free, dal 2002) e dell'antidifterica, di cui all'articolo 1, qualora si verifichino focolai epidemici destanti preoccupazione, per le singole malattie citate (polio virus e difterite). .
Art. 4 Vaccinazioni omesse o differite in caso di obbligatorietà momentanea Le vaccinazioni – qualora fosse introdotta l'obbligatorietà, anche temporanea, ai sensi dell'art. 3- in tal caso potranno essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oppure omesse nel caso specifico contemplato dall'art. 7 (iter della obiezione attiva). Inotre, l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o da esami sierologici di dosaggio anticorpale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanita’ 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del1’8 gennaio 1991, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione (conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale). I test di dosaggio anticorpale collegati alla vaccinoprofilassi sono a carico del Servizio sanitario nazionale nelle Regioni che lo consentono in base alla loro politica sanitaria e di bilancio, oppure a prezzo convenzionato,
Art. 5 Farmacovigilanza attiva e sistema di anagrafica vaccinale Viene istituita su tutto il territorio nazionale - demandando alle Regioni la sua attuazione, nelle forme più opportune - sia una anagrafica digitale dei certificati vaccinali di ciascuno utente, sia un sistema di farmacovigilanza attiva il quale monitorerà le condizioni di salute immediatamente dopo la vaccinazione, per un periodo di almeno 60 giorni. La famiglia - genitori detentori della responsabilità genitoriale o tutori o affidatari - verranno informati anche sulla farmacovigilanza passiva, che potranno attivare in autonomia, segnalando alla rete sanitaria specifica ogni reazione avversa sospetta a seguito della vaccinazione.
Art. 6 Danni da vaccino e domanda di indennizzo Si rende obbligatoria l'esposizione chiara e ben visibile presso ogni ambulatorio delle ASL /AUSL su tutto il territorio - nelle modalità indicate da ogni singola Regione - dell'informativa scritta relativa alla Legge 210/1992 e s.m.i. (Legge 229/2005), in modo tale che l'utente del servizio sanitario nazionale possa conoscere in anticipo la normativa vigente in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, in caso di sospetto danno da vaccino irreversibile arrecato alla integrità psicofisica di chi riceve il vaccino, che si sospetta in probabile correlazione causale.
Art. 7 Obiezione, consenso libero ed informato e mancata effettuazione delle vaccinazioni (nessuna preclusione per l'accesso scolastico) In caso di mancata osservanza delle vaccinazioni prescritte di routine ma divenute eventualmente obbligatorie in caso di introduzione momentanea di cui al presente articolo 3, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione, ed anche ascoltare le ragioni dei genitori obiettori ed esercenti la responsabilità genitoriale, o i tutori o i soggetti affidatari, ai fini della sottoscrizione del dissenso informato per l'esercizio del diniego al consenso libero ed informato, in ottemperanza all'articolo 5 della Convenzione di Oviedo, ed all'articolo 3 – Capo I Diritto all'integrità della persona - della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (già Carta di Nizza). In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni per il ritiro da parte dell'interessato del consenso libero ed informato, i genitori o i tutori o i soggetti affidatari non incorrono in alcuna sanzione, fatti salvi eventuali casi di incuria genitoriale manifesta o da accertare, per cui si rischia una eventuale segnalazione al Sindaco in quanto Autorità Sanitaria massima locale (ad esempio, ignorando la convocazione scritta del colloquio informativo della ASL in caso di mancata vaccinazione, oppure saltando l'appuntamento annuale di visita pediatrica per il controllo e bilancio di salute dell'infante o bambino). La mancata effettuazione delle vaccinazioni di routine (oppure divenute obbligatorie) di cui all'articolo 1, e dunque la non regolarità della documentazione attestante le vaccinazioni, non pregiudica in alcun caso l'accesso scolastico alla scuola dell'obbligo (DPR 355/1999), e nemmeno quello al sistema 0-6 anni di età (asilo nido e scuola materna), il quale è un fondamentale percorso di educazione e socializzazione, cruciale per un armonioso sviluppo psicofisico del fanciullo (scuola materna divenuta "scuola dell'infanzia" con la ex legge "Moratti", nr. 53/2003, inserita nell'ordinamento statale dell'Istruzione, la quale parla della scuola dell'infanzia in funzione del suo apporto allo "sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale religioso e sociale delle bambine e dei bambini"). Resta obbligatorio da parte dei genitori/di chi detiene la responsabilità genitoriale, di avvisare all'atto della iscrizione alla scuola, il Dirigente scolastico della non conformità del fanciullo rispetto ad una o più vaccinazioni di routine (oppure obbligatorie, se introdotte), tuttavia senza alcun obbligo di trasmettere dati sanitari sensibili; informato di ciò, il Dirigente informerà la ASL /AUSL competente per le opportune verifiche e controlli incrociati sulla situazione di non conformità, soltanto per avere un rapido riscontro soltanto in caso di eventuale emergenza sanitaria dichiarata dalle Autorità.
Art. 8 Interventi di urgenza in caso di emergenza sanitaria. È comunque fatta salva l’adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’ articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Restano ovviamente validi i limiti all'esercizio del consenso libero ed informato, già disciplinati dalla Convenzione di Oviedo e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, citati all'art. 8. Nondimeno solo situazioni di effettiva emergenza sanitaria dichiarata dalle Autorità, e dunque in stato di necessità, possono comprimere il diritto all'autodeterminazione in tema di salute, e di conseguenza introdurre vaccinazioni obbligatorie, anche temporaneamente, e dunque limitare l'esercizio del diritto al consenso libero ed informato, che è possibile ritirare in ogni momento da parte dell'interessato alla somministrazione di un farmaco vaccino.
- Bozza di progetto di Legge a cura dei cittadini promotori, riunitisi nella chat di gruppo di Telegram
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Mar 20, 2018 21:13:37 GMT
Scusate dove c'è scrito 25 mesi, ovviamente in realtà è 36: refuso nel testo da correggere Luca Scantamburlo
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Mar 30, 2018 7:36:43 GMT
Ripropongo il testo, con la correzione da 25° mese al 36° mese. ----------------------------------------------------------
Bozza di progetto di Legge popolare a cura dei cittadini promotori, riunitisi nella chat di gruppo di Telegram "Gruppo Art. 71"
TESTO EMENDATO A SEGUITO DISCUSSIONE ultimo aggiornamento: 30 marzo 2018
Art. 1 Disposizioni in materia di vaccinazioni di routine Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di protezione individuale e di condizioni di sicurezza epidemiologica - in termini non solo di profilassi e di copertura vaccinale, ma anche di buona pratica medica attenta alla suscettibilità individuale ed alle reazioni avverse alla somministrazione di farmaci - per i minori di età compresa tra tre e sedici anni (e per tutti i minori stranieri non accompagnati) sono di routine e fortemente suggerite (ma non obbligatorie), in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate, ma soltanto a partire dal 36° mese di vita. a) anti-poliomielitica (IPV, a virus ucciso); b) anti-difterica; c) anti-tetanica; Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente: la ditta farmaceutica è obbligata a fornire esclusivamente formule monovalenti dei vaccini; il loro costo è interamente a carico dello Stato.
Art. 2 Vaccinazioni raccomandate e non: periodo di quarantena a seguito immunizzazione Comma 1 Art. 2 Agli stessi fini di cui all'articolo 1, per i minori di età compresa tra tre e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì raccomandate - ma non a carico dello Stato - in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: d) anti-morbillo; e) anti-rosolia; f) anti-parotite;
Per chi volesse usufruirne, il vaccino è a carico del singolo cittadino/utente del servizio sanitario nazionale, a prezzo convenzionato. Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente / mono-componente oppure al massimo bivalente. Comma 2 Art. 2 Si raccomanda in particolare la vaccinazione anti-rosolia a partire dal dodicesimo anno di eta', dopo controllo anticorpale con esito negativo e che non abbiano conseguito immunità naturale acquisita, al fine di scongiurare l'insorgenza di patologie degenerative del feto che potrebbero portare in grembo.
Comma 3 Art 2 Si raccomanda un periodo di quarantena per chi usufuisce delle vaccinazioni anti-morbillo ed antirosolia, per ridurre al minimo i contatti con soggetti immunodepressi e donne gravide, e dunque scongiurando il contagio "orizzontale"; sempre per lo stesso motivo, si raccomanda la vaccinazione durante il periodo estivo, lontano dalla frequenza scolastica. Le seguenti vaccinazioni, seppur disponibili in commercio, non sono raccomandate dal sistema sanitario nazionale: a) anti-meningococcica B; b) anti-meningococcica C; c) anti-pneumococcica; d) anti-rotavirus; e) anti-varicella; f) anti-papilloma virus; Per chi volesse usufruirne, il vaccino è a carico del singolo cittadino/utente del servizio sanitario nazionale. Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente / monocomponente, oppure al massimo bivalente.
Art. 3 Introduzione della possibile obbligatorietà delle vaccinazioni Sentiti il Consiglio Superiore di Sanità, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA), l’Istituto superiore di sanità (ISS) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Ministero della Salute può disporre la obbligatorietà dell'antipoliomielitica (al momento l'Europa è dichiarata regione polio free, dal 2002) e dell'antidifterica, di cui all'articolo 1, qualora si verifichino focolai epidemici destanti preoccupazione, per le singole malattie citate (polio virus e difterite). .
Art. 4 Vaccinazioni omesse o differite in caso di obbligatorietà momentanea Le vaccinazioni – qualora fosse introdotta l'obbligatorietà, anche temporanea, ai sensi dell'art. 3- in tal caso potranno essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oppure omesse nel caso specifico contemplato dall'art. 7 (iter della obiezione attiva). Inotre, l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o da esami sierologici di dosaggio anticorpale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanita’ 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del1’8 gennaio 1991, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione (conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale). I test di dosaggio anticorpale collegati alla vaccinoprofilassi sono a carico del Servizio sanitario nazionale nelle Regioni che lo consentono in base alla loro politica sanitaria e di bilancio, oppure a prezzo convenzionato,
Art. 5 Farmacovigilanza attiva e sistema di anagrafica vaccinale Viene istituita su tutto il territorio nazionale - demandando alle Regioni la sua attuazione, nelle forme più opportune - sia una anagrafica digitale dei certificati vaccinali di ciascuno utente, sia un sistema di farmacovigilanza attiva il quale monitorerà le condizioni di salute immediatamente dopo la vaccinazione, per un periodo di almeno 60 giorni. La famiglia - genitori detentori della responsabilità genitoriale o tutori o affidatari - verranno informati anche sulla farmacovigilanza passiva, che potranno attivare in autonomia, segnalando alla rete sanitaria specifica ogni reazione avversa sospetta a seguito della vaccinazione.
Art. 6 Danni da vaccino e domanda di indennizzo Si rende obbligatoria l'esposizione chiara e ben visibile presso ogni ambulatorio delle ASL /AUSL su tutto il territorio - nelle modalità indicate da ogni singola Regione - dell'informativa scritta relativa alla Legge 210/1992 e s.m.i. (Legge 229/2005), in modo tale che l'utente del servizio sanitario nazionale possa conoscere in anticipo la normativa vigente in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, in caso di sospetto danno da vaccino irreversibile arrecato alla integrità psicofisica di chi riceve il vaccino, che si sospetta in probabile correlazione causale.
Art. 7 Obiezione, consenso libero ed informato e mancata effettuazione delle vaccinazioni (nessuna preclusione per l'accesso scolastico) In caso di mancata osservanza delle vaccinazioni prescritte di routine ma divenute eventualmente obbligatorie in caso di introduzione momentanea di cui al presente articolo 3, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione, ed anche ascoltare le ragioni dei genitori obiettori ed esercenti la responsabilità genitoriale, o i tutori o i soggetti affidatari, ai fini della sottoscrizione del dissenso informato per l'esercizio del diniego al consenso libero ed informato, in ottemperanza all'articolo 5 della Convenzione di Oviedo, ed all'articolo 3 – Capo I Diritto all'integrità della persona - della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (già Carta di Nizza). In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni per il ritiro da parte dell'interessato del consenso libero ed informato, i genitori o i tutori o i soggetti affidatari non incorrono in alcuna sanzione, fatti salvi eventuali casi di incuria genitoriale manifesta o da accertare, per cui si rischia una eventuale segnalazione al Sindaco in quanto Autorità Sanitaria massima locale (ad esempio, ignorando la convocazione scritta del colloquio informativo della ASL in caso di mancata vaccinazione, oppure saltando l'appuntamento annuale di visita pediatrica per il controllo e bilancio di salute dell'infante o bambino). La mancata effettuazione delle vaccinazioni di routine (oppure divenute obbligatorie) di cui all'articolo 1, e dunque la non regolarità della documentazione attestante le vaccinazioni, non pregiudica in alcun caso l'accesso scolastico alla scuola dell'obbligo (DPR 355/1999), e nemmeno quello al sistema 0-6 anni di età (asilo nido e scuola materna), il quale è un fondamentale percorso di educazione e socializzazione, cruciale per un armonioso sviluppo psicofisico del fanciullo (scuola materna divenuta "scuola dell'infanzia" con la ex legge "Moratti", nr. 53/2003, inserita nell'ordinamento statale dell'Istruzione, la quale parla della scuola dell'infanzia in funzione del suo apporto allo "sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale religioso e sociale delle bambine e dei bambini"). Resta obbligatorio da parte dei genitori/di chi detiene la responsabilità genitoriale, di avvisare all'atto della iscrizione alla scuola, il Dirigente scolastico della non conformità del fanciullo rispetto ad una o più vaccinazioni di routine (oppure obbligatorie, se introdotte), tuttavia senza alcun obbligo di trasmettere dati sanitari sensibili; informato di ciò, il Dirigente informerà la ASL /AUSL competente per le opportune verifiche e controlli incrociati sulla situazione di non conformità, soltanto per avere un rapido riscontro soltanto in caso di eventuale emergenza sanitaria dichiarata dalle Autorità.
Art. 8 Interventi di urgenza in caso di emergenza sanitaria. È comunque fatta salva l’adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’ articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Restano ovviamente validi i limiti all'esercizio del consenso libero ed informato, già disciplinati dalla Convenzione di Oviedo e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, citati all'art. 8. Nondimeno solo situazioni di effettiva emergenza sanitaria dichiarata dalle Autorità, e dunque in stato di necessità, possono comprimere il diritto all'autodeterminazione in tema di salute, e di conseguenza introdurre vaccinazioni obbligatorie, anche temporaneamente, e dunque limitare l'esercizio del diritto al consenso libero ed informato, che è possibile ritirare in ogni momento da parte dell'interessato alla somministrazione di un farmaco vaccino.
- Bozza di progetto di Legge a cura dei cittadini promotori, riunitisi nella chat di gruppo di Telegram
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Mar 30, 2018 7:49:31 GMT
A seguito della decisione di gruppo presa alcuni giorni fa con sondaggio in chat Telegram "Art 71", con quorum raggiunto, che ha decretato la decisione democratica di consegna della nostra bozza di legge popolare all'Avv. Roberto Mastalia di AURET, affinché egli la consegni come possibile valutazione per una base di lavoro di testo legislativo proposta polare (ai sensi art. 71 Costituzione della Repubblica), alle Associazioni e comitati già lavoro per una proposta di Legge, direi che a questo punto gli emendamenti provvisori approvati dalla maggioranza siano sufficienti. Inutile pensare ad ulteriori dettagli. Abbiamo fissato imporanti paletti, di cui sicuramente gli altri che metteranno mano al testo - se lo acceterranno - faranno tesoro. Se siete d'accordo, preparo la lettera aperta alla attenzione dell'Avv. Roberto Mastalia, e per conoscenza ad almeno due associazioni / comitati, come testimoni. Fatemi sapere. La lettera aperta, non divulgherà però il nostro testo di legge in bozza. Come unica condizione, chiederemo ai destinatari del testo, qualora lo accettino come base di lavoro, di poter partecipare in una trentina di noi (del Gruppo di lavoro) al deposito presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, nell'eventualità di positivo riscontro Attendo vostro ok, se siete d'accordo. Luca Scantamburlo
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Post by Dieguissimo on Jul 11, 2018 20:47:56 GMT
Salve a tutti,chiedo se è possibile ancora emendare riguardo ai determinanti sociali in quanto avrei una proposta migliorativa riguardante l'inclusione di misure sia di prevenzione da epidemie che di salvaguardia dell'incolumità dell'individuo e quindi della collettività in caso di epidemie che non prevedano la vaccinazione come primario strumento bensì prevedano: l'educazione all'igiene personale e dell'ambiente,il controllo piú serrato sugli inquinanti in ambito alimentare e territoriale,misure come la quarantena in caso di epidemie o pandemie ,la migliore gestione dei rifiuti nelle città in termini sia di ritiro che di stoccaggio e rivalutazione e altre misure che in passato sono state definite dallo stesso OMS fondamentali per debellare epidemie come il colera o il vaiolo. Spero si possa ancora agire sugli emendamenti per migliorare la legge. Grazie per l'attenzione.
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