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Post by Stefania T on Jul 19, 2018 5:03:25 GMT
Per me ora così va bene. All’art 2 comma 3 si dice che il vaccino è a carico del cittadino. Non si specifica se a prezzo convenzionale. Non so se è una svista o fatto di proposito. Nel caso lo aggiungerei. Per il resto direi che ci siamo.
Come è da chi verrano informati i genitori sulLa farmacovigilanaza (attiva e/o passiva)? Se speriamo dai pediatri allora prima dovrebbero frequentare dei corsi sull’argomento, credo.
Si hanno notizie sulLa Convenzione di Oviedo? Loris Palemerini ha depositato per la ratifica? Si sa a che punto si è? Grazie mille!
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 19, 2018 18:59:54 GMT
Stefania, non è Loris Palmerini che deve depositare la ratifica della Convenzione di Oviedo, ma è lo Stato italiano a non aver concluso l'iter di ratifica che prevede il deposito della stessa presso il Segretario del Consiglio d'Europa: solo questo passaggio rende la Convenzione di Oviedo, già ratificata dall'italia nell'anno 2001, pienamente efficacia sul territorio italiano, come previsto dalla Convenzione stessa. Leggi in proposito cosa scrivevo mesi fa: vaccinoconsapevole.blogspot.com/2017/12/istanza-al-presidente-della-repubblica.htmlmercoledì 13 dicembre 2017 ISTANZA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER L'IMMEDIATO DEPOSITO DELLA RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO La Convenzione di Oviedo, convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (all'art. 5, Capitolo II, "Consenso", si parla appunto di "consenso libero e informato"), approvata nel 1997 e quasi ratificata dall'Italia con la Legge 145/2001, attualmente ha valore sul territorio italiano, giuridicamente vincolante? Interrogativo più che legittimo: l'Italia stessa ha mancato l'adeguamento giuridico dell'ordinamento italiano, non tanto con appositi decreti attuativi che il Governo avrebbe dovuto approntare ed emanare, ma a causa del mancato deposito dello strumento giuridico in ambito europeo (<<deposito del documento di ratifica>> presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa. Insomma, per essere valida, essa non solo deve essere firmata e ratificata, ma occorre anche l’atto di deposito; cfr. Paolo Becchi, “A dieci anni dalla Convenzione di Oviedo. Una banale questione in tema di consenso informato” , (doi: 10.1415/25576) Ragion pratica (ISSN 1720-2396), Fascicolo 2, dicembre 2007). Ed infatti, controllando il sito della Convenzione di Oviedo, in corrispondenza dell'Italia che è Paese membro del Consiglio D'Europa, si nota che essa è Paese firmatario, ma non figura la data della ratifica della convenzione (perché non depositata). La Convenzione è entrata in vigore il 1° dicembre 1999, dopo 5 ratifiche inclusi 4 Stati membri. Ma la Convenzione di Oviedo non è l'unica carta sovranazionale a disciplinare il consenso libero ed informato in ambito medico-terapeutico: fortunatamente per i cittadini europei, esiste la cosiddetta Carta di Nizza, cioè la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, (art. 3, "Diritto alla integrità della persona", Capo I DIGNITA'), la quale dice che: Articolo 3 Diritto all’integrità della persona 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: — il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, — il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, — il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, — il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. Ma il principio consensualistico aveva già avuto vaghi richiami anche precedentemente, ad esempio nell'art 33 della Legge nr. 833 del 1978, che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale. Anche il codice di deontologia medica, all'art 35, parla di "acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente". Simone Penasa, nel suo illuminante e scrupoloso scritto di analisi "Alla ricerca dell'anello mancante: il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo", ricorda giustamente che - seppur il Governo italiano non abbia ancora perfezionato il procedimento giuridico di ratifica, con il deposito presso il Consiglio d'Europa, e dunque attualmente la Convenzione di Oviedo sia in una sorta di "sospensione" di efficacia sul territorio italiano, la stessa Convenzione è da considerarsi un punto di riferimento e come strumento a cui può assegnarsi comunque una "funzione ausiliaria", sul piano giuridico interpretativo, come ricordato anni fa dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza 16/10/2007, nr. 21748. Luca Scantamburlo 14 dicembre 2017
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 19, 2018 19:05:27 GMT
Stefania, per quanto riguarda le tue osservazioni sulla proposta di legge, art. 2 comma 3, cioè per le vaccinazioni a carico del singolo cittadino e che non sono raccomandate dal SSN, s'intende ovviamente interamente a carico, non a prezzo convenzionato. Altrimenti si sarebbe specificato, come per l'antimorbillo e l'antirosolia, che sono a prezzo convenzionato
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 19, 2018 19:08:21 GMT
Forse, Stefania, ritornando alla Convenzione di Oviedo, intendevi, la meritoria raccolta firme per la istanza di Aggregazione Veneta di Loris Palmerini, che vuole giustamente spronare lo Stato Italiano ad adempiere al deposito della ratifica? Info veneta.link/aggregazione-veneta-a-supporto-della-istanza-per-il-deposito-della-ratifica-di-oviedo/Aggregazione Veneta a supporto della Istanza per il deposito della Ratifica di Oviedo Attualità, cittadino, comunicato stampa, diritti umani, Libertà Vaccinale Aggregazione Veneta è firmataria della Istanza inviata al Presidente della Repubblica per il deposito della ratifica della Convenzione di Oviedo avvenuta con la Legge n. 215 del 2001. E’ infatti incomprensibile sul piano del diritto il fatto che i presidenti della Repubblica non abbiano adempiuto alla volontà del Parlamento come previsto dalla legge. E’ una gravissima violazione di diritti umani che speriamo cessi quanto prima, e che certamente non è stata sanata con la legge sul fine vita. Infatti, per fare un esempio, la Convenzione di Oviedo vieta la sperimentazione medica sui bambini in presenza di alternative. Invitiamo le associazioni, gli enti e tutti i Veneti e tutti i residenti a sottoscrivere l’Istanza nel sito di raccolta pubblica delle sottoscrizioni.
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 20, 2018 9:06:19 GMT
Sulla base dei suggerimenti del docente universitario di diritto costituzionale consultato a titolo informale, solo come impressioni, si apportano al testo di legge proposto, le modifiche necessarie ed opportune, ed il testo diventa come segue (introdotta nell'elenco anche la vaccinazione anti-epatite B, come vaccinazione non raccomandata):
Bozza emendata dell'ex progetto di Legge popolare – al momento non depositato in Cassazione - a cura dei cittadini promotori, riunitisi nella chat di gruppo di Telegram "Gruppo Art. 71", sin dall'autunno 2017
Art. 1 Disposizioni in materia di vaccinazioni di routine Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di protezione individuale e di condizioni di sicurezza epidemiologica - in termini non solo di profilassi e di copertura vaccinale, ma anche di buona pratica medica attenta alla suscettibilità individuale ed alle reazioni avverse alla somministrazione di farmaci - per i minori di età compresa tra tre e sedici anni (e per tutti i minori stranieri non accompagnati) sono di routine e fortemente suggerite (ma non obbligatorie), in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate, ma soltanto a partire dal 36° mese di vita: a) anti-poliomielitica (IPV, a virus ucciso); b) anti-difterica; c) anti-tetanica; Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente: la ditta farmaceutica individuata è – solo per queste – lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. Esso è obbligato a fornire esclusivamente formule monovalenti dei vaccini; il loro costo è interamente a carico dello Stato e/o degli enti subordinati in sussidiarietà verticale ad esso.
Art. 2 Vaccinazioni raccomandate e non: periodo di quarantena a seguito immunizzazione Comma 1 Agli stessi fini di cui all'articolo 1, per i minori di età compresa tra tre e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì raccomandate - ma non a carico dello Stato - in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: d) anti-morbillo; e) anti-rosolia;
Per chi volesse usufruirne, il vaccino è a carico del singolo cittadino/utente del servizio sanitario nazionale, a prezzo convenzionato. Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente / mono-componente oppure al massimo bivalente.
Comma 2 Si raccomanda in particolare la vaccinazione anti-rosolia a partire dal dodicesimo anno di eta', dopo controllo anticorpale con esito negativo e che non abbiano conseguito immunità naturale acquisita, al fine di scongiurare l'insorgenza di patologie degenerative del feto che potrebbero portare in grembo.
Comma 3 Si raccomanda un periodo di quarantena per chi usufruisce delle vaccinazioni anti-morbillo ed anti-rosolia, per ridurre al minimo i contatti con soggetti immunodepressi e donne gravide, e dunque scongiurando il contagio "orizzontale"; sempre per lo stesso motivo, si raccomanda la vaccinazione durante il periodo estivo, lontano dalla frequenza scolastica. Le seguenti vaccinazioni, seppur disponibili in commercio, non sono raccomandate dal sistema sanitario nazionale per la fascia tre-sedici anni di età:
f) anti-epatite B (HBV); g) anti-meningococcica B; h) anti-meningococcica C; i) anti-papilloma virus (HPV); l) anti-parotite; m) anti-pneumococcica; n) anti-rotavirus; o) anti-varicella;
Per chi volesse usufruirne, il vaccino è a carico del singolo cittadino/utente del servizio sanitario nazionale. Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente / monocomponente, oppure al massimo bivalente.
Art. 3 Introduzione della possibile obbligatorietà momentanea delle vaccinazioni Il Ministero della Salute può disporre la obbligatorietà momentanea dell'antipoliomielitica (al momento l'Europa è dichiarata regione polio free, dal 2002) e dell'antidifterica di cui all'articolo 1, qualora si verifichino focolai epidemici destanti preoccupazione, per le singole malattie citate (polio virus e difterite). L'imposizione di un eventuale e momentaneo obbligo per le due vaccinazioni di cui sopra avverrà solo se strettamente necessario tramite un Regolamento interministeriale ex art. 17 della legge n. 400/1988, sentito il Consiglio di Stato e comunicato con il Presidente del Consiglio dei Ministri, prima che il Regolamento venga adottato, e sentiti il Ministero dell'Interno, il Consiglio Superiore di Sanità, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA), l’Istituto superiore di sanità (ISS) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Unita' di Crisi (U.C.) operativa in Roma, i quali enti dovranno esprimersi favorevolmente a maggioranza assoluta per dare convalida ed esecuzione. La eventuale misura della obbligatorietà dovrà essere in ogni caso - prima della sua introduzione - preceduta ed accompagnata da sforzi delle Autorità protesi ad arginare il focolaio epidemico attraverso la quarantena e misure urgenti e contingibili che incidano sui determinanti sociali della salute, in particolare disciplinando, intervenendo e vigilando sulle condizioni igienico-sanitarie qualora queste siano divenute improvvisamente precarie. Solo qualora queste risultassero insufficienti ad arginare il contagio, si provvederebbe alla misura obbligatoria su porzioni di territorio in proporzione alla diffusione del contagio. Si ricorda tuttavia che per le malattie più temibili (rif. Art.1), usando i prodotti biotecnologici attualmente in uso dal 2002, le vaccinazioni sono solo misura di protezione personale, in quanto le suddette non conferiscono alcun effetto gregge perché non in grado di interrompere la catena di eventuale contagio, o a causa delle specifiche tecniche del vaccino stesso (antidifterico ed antipoliomielitico a virus inattivato, ucciso), o perché il morbo stesso non è contagioso (il tetano).
Art. 4 Vaccinazioni omesse o differite in caso di obbligatorietà momentanea Le vaccinazioni, qualora fosse introdotta l'obbligatorietà anche temporanea ai sensi dell'art. 3, in tal caso potranno essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oppure omesse nel caso specifico contemplato dall'art. 7 (iter della obiezione attiva). Inoltre, l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o da esami sierologici di dosaggio anticorpale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità’ 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione (conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale). I test di dosaggio anticorpale collegati alla vaccinoprofilassi sono a carico del Servizio sanitario nazionale nelle Regioni che lo consentono in base alla loro politica sanitaria e di bilancio, oppure a prezzo convenzionato.
Art. 5 Farmacovigilanza attiva e sistema di anagrafica vaccinale Viene istituita su tutto il territorio nazionale - demandando alle Regioni la sua attuazione, nelle forme più opportune - sia una anagrafica digitale dei certificati vaccinali di ciascuno utente, sia un sistema di farmacovigilanza attiva il quale monitorerà le condizioni di salute immediatamente dopo la vaccinazione, per un periodo di almeno 60 giorni. La famiglia - genitori detentori della responsabilità genitoriale o tutori o affidatari - verranno informati anche sulla farmacovigilanza passiva, che potranno attivare in autonomia, segnalando alla rete sanitaria specifica ogni reazione avversa sospetta a seguito della vaccinazione.
Art. 6 Danni da vaccino e domanda di indennizzo Si rende obbligatoria l'esposizione chiara e ben visibile presso ogni ambulatorio delle ASL /AUSL su tutto il territorio nazionale, dell'informativa scritta relativa alla Legge 210/1992 e s.m.i. (Legge 229/2005) che va affissa, in modo tale che l'utente del servizio sanitario nazionale possa conoscere in anticipo la normativa vigente in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, di routine o raccomandate (e trasfusioni), in caso di sospetto danno da vaccino irreversibile arrecato alla integrità psicofisica di chi riceve il vaccino, che si sospetta in probabile correlazione causale. La Legge che disciplina l'indennizzo, viste anche le sentenze della Corte Costituzionale, si applica dunque non solo alle vaccinazioni eventualmente obbligatorie, ma anche a quelle di routine e raccomandate.
Art. 7 Obiezione, consenso libero ed informato In caso di mancata osservanza delle vaccinazioni prescritte di routine ma divenute eventualmente obbligatorie in caso di introduzione momentanea di cui al presente articolo 3, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione, ed anche ascoltare le ragioni dei genitori obiettori ed esercenti la responsabilità genitoriale, o i tutori o i soggetti affidatari, ai fini della sottoscrizione del dissenso informato per l'esercizio del diniego al consenso libero ed informato, in ottemperanza all'articolo 5 della Convenzione di Oviedo (autorizzata dall'Italia la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sottoscritta ad Oviedo, con la legge ordinaria dello Stato del 28 marzo 2001, n. 145), ed all'articolo 3 – Capo I Diritto all'integrità della persona - della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (già Carta di Nizza). In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni per il ritiro da parte dell'interessato del consenso libero ed informato, i genitori o i tutori o i soggetti affidatari non incorrono in alcuna sanzione, fatti salvi eventuali casi di incuria genitoriale manifesta o da accertare, per cui si rischia una eventuale segnalazione al Sindaco in quanto Autorità Sanitaria massima locale (ad esempio, ignorando la convocazione scritta del colloquio informativo della ASL in caso di mancata vaccinazione, oppure saltando l'appuntamento annuale di visita pediatrica per il controllo e bilancio di salute dell'infante o bambino).
Art. 7 bis Mancata effettuazione delle vaccinazioni (nessuna preclusione per l'accesso scolastico) La mancata effettuazione delle vaccinazioni di routine (oppure divenute obbligatorie) di cui all'articolo 1, e dunque la non regolarità della documentazione attestante le vaccinazioni, non pregiudica in alcun caso l'accesso scolastico alla scuola dell'obbligo (DPR 355/1999), e nemmeno quello al sistema 0-6 anni di età (asilo nido e scuola materna), il quale è un fondamentale percorso di educazione e socializzazione, cruciale per un armonioso sviluppo psicofisico del fanciullo (scuola materna divenuta "scuola dell'infanzia" con la ex legge "Moratti", nr. 53/2003, inserita nell'ordinamento statale dell'Istruzione, la quale parla della scuola dell'infanzia in funzione del suo apporto allo "sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale religioso e sociale delle bambine e dei bambini"). Resta obbligatorio da parte dei genitori/di chi detiene la responsabilità genitoriale, di avvisare all'atto della iscrizione alla scuola, il Dirigente scolastico della non conformità del fanciullo rispetto ad una o più vaccinazioni di routine (oppure obbligatorie, se introdotte), tuttavia senza alcun obbligo di trasmettere dati sanitari sensibili; informato di ciò, il Dirigente informerà la ASL /AUSL competente per le opportune verifiche e controlli incrociati sulla situazione di non conformità, soltanto per avere un rapido riscontro soltanto in caso di eventuale emergenza sanitaria dichiarata dalle Autorità.
Art. 8 Interventi di urgenza in caso di emergenza sanitaria. È comunque fatta salva l’adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi degli articoli 112 e 117 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e del testo «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», e s.m.i., Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, cosiddetto TULS. Restano ovviamente validi i limiti all'esercizio del consenso libero ed informato già disciplinati dalla Convenzione di Oviedo e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, citati all'art. 7. Nondimeno solo situazioni di effettiva emergenza sanitaria dichiarata dalle Autorità - e dunque in stato di necessità - possono comprimere (ma non annullare completamente) il diritto all'autodeterminazione in tema di salute, e di conseguenza introdurre vaccinazioni obbligatorie anche temporaneamente e dunque limitare l'esercizio del diritto al consenso libero ed informato, che è possibile ritirare in ogni momento da parte dell'interessato alla somministrazione di un vaccino il quale, essendo un farmaco, non è mai esente da un fattore di rischio e da una componente di scommessa ineludibile nell'atto sanitario praticato.
Art. 9 Fase transitoria Per i minori che abbiano iniziato ad adempiere all’obbligo vaccinale ex legge n. 119/2017 ma non abbiano ancora terminato le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale, si applicano retroattivamente le norme della presente riforma di legge, una volta divenuta legge.
Art. 10 Abrogazione delle leggi precedenti La precedente legge di profilassi vaccinale nr. 119/2017 è abrogata e sostituita dalla presente.
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 20, 2018 12:21:57 GMT
A seguito dell'ottima osservazione fatta in data 20.07.2018 dal cittadino F.C. nella chat di Gruppo Telegram, chiamata "Ex Legge Popolare art. 71", ed in riferimento alla continuità educativa e scolastica della scuola primaria, in verticale, con la scuola dell'infanzia, si integra l'articolo nr. 7 bis, con un passo estratto da una Sentenza della Consulta dell'anno 2012, la nr.
RIFORMA PROFILASSI VACCINALE: PROPOSTA/DISEGNO DI LEGGE (PDL/DDL) Bozza emendata1 dell'ex progetto di Legge popolare – al momento non depositato in Cassazione - a cura dei cittadini promotori, riunitisi nella chat di gruppo di Telegram "Gruppo Art. 71", sin dall'autunno 2017
Art. 1 Disposizioni in materia di vaccinazioni di routine Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di protezione individuale e di condizioni di sicurezza epidemiologica - in termini non solo di profilassi e di copertura vaccinale, ma anche di buona pratica medica attenta alla suscettibilità individuale ed alle reazioni avverse alla somministrazione di farmaci - per i minori di età compresa tra tre e sedici anni (e per tutti i minori stranieri non accompagnati) sono di routine e fortemente suggerite (ma non obbligatorie), in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate, ma soltanto a partire dal 36° mese di vita: a) anti-poliomielitica (IPV, a virus ucciso); b) anti-difterica; c) anti-tetanica; Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente: la ditta farmaceutica individuata è – solo per queste – lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, Esso è obbligato a fornire esclusivamente formule monovalenti dei vaccini; il loro costo è interamente a carico dello Stato e/o degli enti subordinati in sussidiarietà verticale ad esso.
Art. 2 Vaccinazioni raccomandate e non: periodo di quarantena a seguito immunizzazione Comma 1 Agli stessi fini di cui all'articolo 1, per i minori di età compresa tra tre e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì raccomandate - ma non a carico dello Stato - in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: d) anti-morbillo; e) anti-rosolia;
Per chi volesse usufruirne, il vaccino è a carico del singolo cittadino/utente del servizio sanitario nazionale, a prezzo convenzionato. Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente / mono-componente oppure al massimo bivalente.
Comma 2 Si raccomanda in particolare la vaccinazione anti-rosolia per le adolescenti a partire dal dodicesimo anno di età, dopo controllo anticorpale con esito negativo e per coloro che non abbiano conseguito immunità naturale acquisita, al fine di scongiurare l'insorgenza di patologie degenerative del feto che potrebbero portare in grembo.
Comma 3 Si raccomanda un periodo di quarantena per chi usufruisce delle vaccinazioni anti-morbillo ed anti-rosolia, per ridurre al minimo i contatti con soggetti immunodepressi e donne gravide, e dunque scongiurando il contagio "orizzontale"; sempre per lo stesso motivo, si raccomanda la vaccinazione durante il periodo estivo, lontano dalla frequenza scolastica. Le seguenti vaccinazioni, seppur disponibili in commercio, non sono raccomandate dal sistema sanitario nazionale per la fascia tre-sedici anni di età:
f) anti-epatite B (HBV); g) anti-meningococcica B; h) anti-meningococcica C; i) anti-papilloma virus (HPV); l) anti-parotite; m) anti-pneumococcica; n) anti-rotavirus; o) anti-varicella;
Per chi volesse usufruirne, il vaccino è a carico del singolo cittadino/utente del servizio sanitario nazionale. Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente / monocomponente, oppure al massimo bivalente.
Art. 3 Introduzione della possibile obbligatorietà momentanea delle vaccinazioni Il Ministero della Salute può disporre la obbligatorietà momentanea dell'antipoliomielitica (al momento l'Europa è dichiarata regione polio free, dal 2002) e dell'antidifterica di cui all'articolo 1, qualora si verifichino focolai epidemici destanti preoccupazione, per le singole malattie citate (polio virus e difterite). L'imposizione di un eventuale e momentaneo obbligo per le due vaccinazioni di cui sopra avverrà solo se strettamente necessario tramite un Regolamento interministeriale ex art. 17 della legge n. 400/1988, sentito il Consiglio di Stato e comunicato con il Presidente del Consiglio dei Ministri, prima che il Regolamento venga adottato, e sentiti il Ministero dell'Interno, il Consiglio Superiore di Sanità, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA), l’Istituto superiore di sanità (ISS) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Unita' di Crisi (U.C.) operativa in Roma, i quali enti dovranno esprimersi favorevolmente a maggioranza assoluta per dare convalida ed esecuzione. La eventuale misura della obbligatorietà dovrà essere in ogni caso - prima della sua introduzione - preceduta ed accompagnata da sforzi delle Autorità protesi ad arginare il focolaio epidemico attraverso la quarantena e misure urgenti e contingibili che incidano sui determinanti sociali della salute, in particolare disciplinando, intervenendo e vigilando sulle condizioni igienico-sanitarie qualora queste siano divenute improvvisamente precarie. Solo qualora queste risultassero insufficienti ad arginare il contagio, si provvederebbe alla misura obbligatoria su porzioni di territorio in proporzione alla diffusione del contagio. Si ricorda tuttavia che per le malattie più temibili (rif. Art.1), usando i prodotti biotecnologici attualmente in uso dal 2002, le vaccinazioni sono solo misura di protezione personale, in quanto le suddette non conferiscono alcun effetto gregge perché non in grado di interrompere la catena di eventuale contagio, o a causa delle specifiche tecniche del vaccino stesso (antidifterico ed antipoliomielitico a virus inattivato, ucciso), o perché il morbo stesso non è contagioso (il tetano).
Art. 4 Vaccinazioni omesse o differite in caso di obbligatorietà momentanea Le vaccinazioni, qualora fosse introdotta l'obbligatorietà anche temporanea ai sensi dell'art. 3, in tal caso potranno essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oppure omesse nel caso specifico contemplato dall'art. 7 (iter della obiezione attiva). Inoltre, l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o da esami sierologici di dosaggio anticorpale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità’ 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione (conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale). I test di dosaggio anticorpale collegati alla vaccinoprofilassi sono a carico del Servizio sanitario nazionale nelle Regioni che lo consentono in base alla loro politica sanitaria e di bilancio, oppure a prezzo convenzionato.
Art. 5 Farmacovigilanza attiva e sistema di anagrafica vaccinale Viene istituita su tutto il territorio nazionale - demandando alle Regioni la sua attuazione, nelle forme più opportune - sia una anagrafica digitale dei certificati vaccinali di ciascuno utente, sia un sistema di farmacovigilanza attiva il quale monitorerà le condizioni di salute immediatamente dopo la vaccinazione, per un periodo di almeno 60 giorni. La famiglia - genitori detentori della responsabilità genitoriale o tutori o affidatari - verranno informati anche sulla farmacovigilanza passiva, che potranno attivare in autonomia, segnalando alla rete sanitaria specifica ogni reazione avversa sospetta a seguito della vaccinazione.
Art. 6 Danni da vaccino e domanda di indennizzo Si rende obbligatoria l'esposizione chiara e ben visibile presso ogni ambulatorio delle ASL /AUSL su tutto il territorio nazionale, dell'informativa scritta relativa alla Legge 210/1992 e s.m.i. (Legge 229/2005) che va affissa, in modo tale che l'utente del servizio sanitario nazionale possa conoscere in anticipo la normativa vigente in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, di routine o raccomandate (e trasfusioni), in caso di sospetto danno da vaccino irreversibile arrecato alla integrità psicofisica di chi riceve il vaccino, che si sospetta in probabile correlazione causale. La Legge che disciplina l'indennizzo, viste anche le sentenze della Corte Costituzionale, si applica dunque non solo alle vaccinazioni eventualmente obbligatorie, ma anche a quelle di routine e raccomandate.
Art. 7 Obiezione, consenso libero ed informato In caso di mancata osservanza delle vaccinazioni prescritte di routine ma divenute eventualmente obbligatorie in caso di introduzione momentanea di cui al presente articolo 3, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione, ed anche ascoltare le ragioni dei genitori obiettori ed esercenti la responsabilità genitoriale, o i tutori o i soggetti affidatari, ai fini della sottoscrizione del dissenso informato per l'esercizio del diniego al consenso libero ed informato, in ottemperanza all'articolo 5 della Convenzione di Oviedo (autorizzata dall'Italia la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sottoscritta ad Oviedo, con la legge ordinaria dello Stato del 28 marzo 2001, n. 145), ed all'articolo 3 – Capo I Diritto all'integrità della persona - della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (già Carta di Nizza). In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni per il ritiro da parte dell'interessato del consenso libero ed informato, i genitori o i tutori o i soggetti affidatari non incorrono in alcuna sanzione, fatti salvi eventuali casi di incuria genitoriale manifesta o da accertare, per cui si rischia una eventuale segnalazione al Sindaco in quanto Autorità Sanitaria massima locale (ad esempio, ignorando la convocazione scritta del colloquio informativo della ASL in caso di mancata vaccinazione, oppure saltando l'appuntamento annuale di visita pediatrica per il controllo e bilancio di salute dell'infante o bambino).
Art. 7 bis Mancata effettuazione delle vaccinazioni (nessuna preclusione per l'accesso scolastico) La mancata effettuazione delle vaccinazioni di routine (oppure divenute obbligatorie) di cui all'articolo 1, e dunque la non regolarità della documentazione attestante le vaccinazioni, non pregiudica in alcun caso l'accesso scolastico alla scuola dell'obbligo (DPR 355/1999), e nemmeno quello al sistema 0-6 anni di età (asilo nido e scuola materna), il quale è un fondamentale percorso di educazione e socializzazione, cruciale per un armonioso sviluppo psicofisico del fanciullo (scuola materna divenuta "scuola dell'infanzia" con la ex legge "Moratti", nr. 53/2003, inserita nell'ordinamento statale dell'Istruzione, la quale parla della scuola dell'infanzia in funzione del suo apporto allo "sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale religioso e sociale delle bambine e dei bambini"). Concetto, peraltro, già ribadito da una sentenza della Consulta: "[...] Anche con riguardo alla scuola paritaria dell’infanzia, non vi sarebbe più alcun dubbio in ordine alla sua natura propriamente «scolastica», e non già assistenziale, essendo da tempo normativamente sancito che essa costituisce la prima articolazione del sistema educativo." , Sentenza n. 298, anno 2012, Corte Costituzionale, pubblicazione in G. U. 27/12/2012 n. 51. Resta obbligatorio da parte dei genitori/di chi detiene la responsabilità genitoriale, di avvisare all'atto della iscrizione alla scuola, il Dirigente scolastico della non conformità del fanciullo rispetto ad una o più vaccinazioni di routine (oppure obbligatorie, se introdotte), tuttavia senza alcun obbligo di trasmettere dati sanitari sensibili; informato di ciò, il Dirigente informerà la ASL /AUSL competente per le opportune verifiche e controlli incrociati sulla situazione di non conformità, soltanto per avere un rapido riscontro soltanto in caso di eventuale emergenza sanitaria dichiarata dalle Autorità.
Art. 8 Interventi di urgenza in caso di emergenza sanitaria. È comunque fatta salva l’adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi degli articoli 112 e 117 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e del testo «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», e s.m.i., Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, cosiddetto TULS. Restano ovviamente validi i limiti all'esercizio del consenso libero ed informato già disciplinati dalla Convenzione di Oviedo e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, citati all'art. 7. Nondimeno solo situazioni di effettiva emergenza sanitaria dichiarata dalle Autorità - e dunque in stato di necessità - possono comprimere (ma non annullare completamente) il diritto all'autodeterminazione in tema di salute, e di conseguenza introdurre vaccinazioni obbligatorie anche temporaneamente e dunque limitare l'esercizio del diritto al consenso libero ed informato, che è possibile ritirare in ogni momento da parte dell'interessato alla somministrazione di un vaccino il quale, essendo un farmaco, non è mai esente da un fattore di rischio e da una componente di scommessa ineludibile nell'atto sanitario praticato.
Art. 9 Fase transitoria Per i minori che abbiano iniziato ad adempiere all’obbligo vaccinale ex legge n. 119/2017 ma non abbiano ancora terminato le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale, si applicano retroattivamente le norme della presente riforma di legge, una volta divenuta legge.
Art. 10 Abrogazione delle leggi precedenti La precedente legge di profilassi vaccinale nr. 119/2017 è abrogata e sostituita dalla presente.
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 21, 2018 8:09:20 GMT
ULTIMI EMENDAMENTI AL TESTO A seguito della discussione avvenuta nella chat di Gruppo Telegram "Ex Legge popolare Art. 71", la cittadina S.M. propone quanto segue:
A) all'art. 7 bis, chiede di non citare o richiamare espressamente sentenze della Consulta (richiamo giurisprudenziale) in quanto tale richiamo non sarebbe corretto dal punto di vista della forma di un normale testo di legge; avrebbe eventualmente ha la sua ragion d'essere in relazioni accompagnatorie la proposta di legge stessa; il membro del gruppo, la cittadina S.M, chiarisce dunque che è buona norma e prassi, nel redigere un testo legislativo, non inserire la motivazione di una disposizione nella norma. Ne chiede dunque lo stralcio;
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 21, 2018 8:50:30 GMT
B) sempre la cittadina S.M. chiede che venga inserito come emendamento nel testo, il riferimento ad un obbligo di consegna da parte del personale medico, in occasione della vaccinoprofilassi praticata al minore, di ogni informazione utile a identificare univocamente il farmaco iniettabile (o preso oralmente) somministrato come vaccino, e dunque consegnare obbligatoriamente ai genitori/di chi detiene la responsabilità genitoriale, tutori o affidatari del minore, etichetta adesiva nome farmaco e nr. lotto e data scadenza, e che questo venga registrato correttamente nel certificato vaccinale; compresa la possibilità di segnalazione sospetto evento avverso;
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 21, 2018 9:27:17 GMT
Visti i suggerimenti postati, ed anche un altro invito avanzato da D.R. cittadino Veneto - che già aveva portato il proprio contributo sui determinanti sociali - al Decreto nr. 65 del 2017 avente per oggetto il cosiddetto "Sistema integrato di educazione e di istruzione", dell'infanzia come inserita come prima articolazione del sistema educativo, e dunque scuola a tutti gli effetti, ma di togliere la citazione letterale della Sentenza della Consulta, utile piuttosto in una relazione accompagnatoria che mostri le motivazioni della legge e del suo contenuto.
Ecco alcuni riferimenti normativi sullo statuto "scolastico" della scuola dell'infanzia, ex scuola materna:
Decreto Legislativo nr. 62 del 13 aprile 2017 - “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” - equipara, di fatto, la scuola dell’infanzia alla scuola primaria e secondaria come principali fondamenti del sistema di istruzione italiano in materia di acquisizione competenze e modalità di apprendimento; non a caso si cita infatti infatti il Decreto Legislativo nr. 59 del 19 febbraio 2004, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione. E si cita anche il Decreto nr. 89 del 20 marzo 2009 del Presidente della Repubblica recante “Revisione dell'assetto organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”
DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Art. 1. Finalita' della scuola dell'infanzia 1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunita' educative; nel rispetto della primaria responsabilita' educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini ((, anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese,)) e, nella sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuita' educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 21, 2018 10:40:49 GMT
Il cittadino D.R. ricorda in particolare i riferimenti allo statuto scolastico della scuola d'infanzia, e del " Sistema integrato di educazione e di istruzione", riferimenti contenuti nel
Decreto Legislativo nr 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", a norma dell'articolo 1, comma 180 e 181 lettera e), L.107 13 luglio 2015,
Estratto: [...]
Art. 1 Principi e finalita' 1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunita' di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
ed in particolare, lettera b), comma 3 art. 1
3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: [...] b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attivita'; ,
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 21, 2018 10:43:57 GMT
ed in particolare, sempre dall'art. 1, comma 3, si legge alla lettera d) che il Sistema integrato di educazione e di istruzione:
[...]
" d) rispetta e accoglie le diversita' ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana; "
mentre al comma 4, art. 1 si legge: " 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale."
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 21, 2018 10:55:12 GMT
Per quanto riguarda l'emendamento suggerito in merito alla consegna ai detentori della responsabilità genitoriale /tutolir/affidatari, di opportuno obbligatorio libretto /certificato vaccinale aggiornato, con tutte le informazioni del caso, tecniche, relative al nome e nr. di lotto del vaccino somministrato, alla sua data di scadenza, ecc... il sottoscritto Luca Scantamburlo rileva che questo è già prassi - o dobrebbe esserlo - della buona pratica medica, disciplinato dunque già dalla deontologia professionale, ed indirettamente dall'art. 7 della Legge 2010/1992 e s.m.i., sulla richiesta di indennizzo allo Stato, per nesso causale fra vaccinazione e possibile danno permamente all'integrità psicofisica. Nondimeno, si accoglie l'invito, avanzando un emendamento/ integrazione alla bozza di legge, che viene formulato come segue, e proposto come integrazione all'Art. 5, "Farmacovigilanza attiva e sistema di anagrafica vaccinale":
"[...] Si dispone inoltre che – anche ai sensi dell'art 7 della L. 210/1992 - le autorità sanitarie rilascino obbligatoriamente a chi detiene la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario del bambino/adolescente ricevente il vaccino, un libretto o certificato vaccinale aggiornato, timbrato e firmato dal medico responsabile, sempre completo di tutte le informazioni tecniche e specifiche caratterizzanti ciascun atto sanitario di profilassi praticato, e sempre correlate al farmaco vaccino somministrato di volta in volta."
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 21, 2018 11:46:42 GMT
Per quanto riguarda l'emendamento/integrazione sul diritto all'inclusione scolastica, menzionato nell'art 7 bis
"Art. 7 bis Mancata effettuazione delle vaccinazioni (nessuna preclusione per l'accesso scolastico"
si integra il testo della bozza proposta di legge, come segue:
"[...] e dunque la non regolarità della documentazione attestante le vaccinazioni, non pregiudica in alcun caso l'accesso ai servizi della scuola dell'obbligo ed ai relativi esami (DPR 355/1999), e nemmeno ai servizi educativi e scolastici del sistema 0-6 anni di età (asilo nido e scuola d'infanzia), e dunque non compromette le pari opportunità di educazione ed istruzione: l'istruzione e socializzazione del fanciullo dalla nascita ai sei anni di età, è infatti un fondamentale percorso di educazione e socializzazione, cruciale per un armonioso sviluppo psicofisico del fanciullo (scuola materna divenuta "scuola dell'infanzia" con la ex legge "Moratti", nr. 53/2003), inserita nell'ordinamento statale dell'Istruzione ed in continuità educativa verticale con la scuola primaria dell'obbligo (Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004), ed il cui statuto scolastico e non già assistenziale, è stato ribadito da pronunciamenti giurisprudenziali della Consulta (Sentenza n. 298, 2012), e sottolineato dal Decreto nr. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", (articoli 1 comma 1, art 1 comma 3 lettera b) e lettera d), art. 1 comma 4).
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 21, 2018 11:56:39 GMT
L'articolo 7 Bis, diviene, emendato e corretto di refusi, il seguente:
Art. 7 bis Mancata effettuazione delle vaccinazioni (nessuna preclusione per l'accesso scolastico)
La mancata effettuazione delle vaccinazioni di routine o raccomandate (oppure divenute obbligatorie) di cui all'articolo 1 e 2, e dunque la non regolarità della documentazione attestante le vaccinazioni, non pregiudica in alcun caso l'accesso ai servizi della scuola dell'obbligo ed ai relativi esami (DPR 355/1999 del 26 gennaio 1999, art. 1 comma 2), e nemmeno ai servizi educativi e scolastici del sistema 0-6 anni di età (asilo nido e scuola d'infanzia), e dunque non compromette le pari opportunità di educazione ed istruzione: l'istruzione e la socializzazione dalla nascita ai sei anni di età, è infatti un fondamentale percorso di educazione, cruciale per un armonioso sviluppo psicofisico del fanciullo (scuola materna divenuta "scuola dell'infanzia" con la ex legge "Moratti", nr. 53/2003), inserita nell'ordinamento statale dell'Istruzione ed in continuità educativa verticale con la scuola primaria dell'obbligo (Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004), ed il cui statuto scolastico e non già assistenziale, è stato ribadito da pronunciamenti giurisprudenziali della Consulta (Sentenza n. 298, 2012), e sottolineato dal Decreto nr. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", (articoli 1 comma 1, art 1 comma 3 lettera b) e lettera d), art. 1 comma 4). Resta obbligatorio da parte dei genitori/di chi detiene la responsabilità genitoriale (tutori o affidatari), di avvisare all'atto della iscrizione alla scuola, il Dirigente scolastico della non conformità del fanciullo rispetto ad una o più vaccinazioni di routine o raccomandate (oppure obbligatorie, se introdotte), tuttavia senza alcun obbligo di trasmettere dati sanitari sensibili; informato di ciò, il Dirigente informerà la ASL /AUSL competente per le opportune verifiche e controlli incrociati sulla situazione di non conformità, soltanto per avere un rapido riscontro in caso di eventuale emergenza sanitaria dichiarata dalle Autorità.
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 22, 2018 14:44:33 GMT
La cittadina L.P della chat di gruppo, suggerisce fra il 21 ed il 22 luglio 2018 nella discussione, alcune modifiche al testo esclusivamente dal punto di vista dello stile linguistico della lingua italiana, onde evitare cacofonie e ripetizioni, ed ambiguità di comprensione del testo stesso. In particolare, vengono ritoccati : l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 5, l'articolo 7 l'articolo 7 bis Il testo finale della bozza proposta di legge, risulta così redatto ed emendato come segue:
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RIFORMA PROFILASSI VACCINALE: PROPOSTA/DISEGNO DI LEGGE (PDL/DDL) Bozza emendata1 dell'ex progetto di Legge popolare – al momento non depositato in Cassazione - a cura dei cittadini promotori, riunitisi nella chat di gruppo di Telegram "Gruppo Art. 71", sin dall'autunno 2017 ultimo aggiornamento: 22 luglio 2018
Art. 1 Disposizioni in materia di vaccinazioni di routine Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di protezione individuale e di condizioni di sicurezza epidemiologica - in termini non solo di profilassi e di copertura vaccinale, ma anche di buona pratica medica attenta alla suscettibilità individuale ed alle reazioni avverse alla somministrazione di farmaci - per i minori di età compresa tra tre e sedici anni (e per tutti i minori stranieri non accompagnati) sono di routine e fortemente suggerite (ma non obbligatorie), in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate, ma soltanto a partire dal 36° mese di vita: a) anti-poliomielitica (IPV, a virus ucciso); b) anti-difterica; c) anti-tetanica; Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente: la ditta farmaceutica individuata è – solo per queste – lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. Esso è obbligato a fornire esclusivamente formule monovalenti dei vaccini; il loro costo è interamente a carico dello Stato e/o degli enti subordinati in sussidiarietà verticale ad esso.
Art. 2 Vaccinazioni raccomandate e non: periodo di quarantena a seguito immunizzazione Comma 1 Agli stessi fini di cui all'articolo 1, per i minori di età compresa tra tre e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì raccomandate - ma non a carico dello Stato - in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: d) anti-morbillo; e) anti-rosolia;
Per chi volesse usufruirne, il vaccino è a carico del singolo cittadino/utente del servizio sanitario nazionale, a prezzo convenzionato. Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente / mono-componente oppure al massimo bivalente.
Comma 2 Si raccomanda in particolare la vaccinazione anti-rosolia per le adolescenti a partire dal dodicesimo anno di età, dopo controllo anticorpale con esito negativo e per coloro che non abbiano conseguito immunità naturale acquisita, al fine di scongiurare l'insorgenza di patologie degenerative del feto che potrebbero portare in grembo.
Comma 3 Si raccomanda un periodo di quarantena per chi usufruisce delle vaccinazioni anti-morbillo ed anti-rosolia, per ridurre al minimo i contatti con soggetti immunodepressi e donne gravide, e dunque scongiurando il contagio "orizzontale"; sempre per lo stesso motivo, si raccomanda la vaccinazione durante il periodo estivo, lontano dalla frequenza scolastica. Le seguenti vaccinazioni, seppur disponibili in commercio, non sono raccomandate dal sistema sanitario nazionale per la fascia tre-sedici anni di età:
f) anti-epatite B (HBV); g) anti-meningococcica B; h) anti-meningococcica C; i) anti-papilloma virus (HPV); l) anti-parotite; m) anti-pneumococcica; n) anti-rotavirus; o) anti-varicella;
Per chi volesse usufruirne, il vaccino è a carico del singolo cittadino/utente del servizio sanitario nazionale. Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente / monocomponente, oppure al massimo bivalente.
Art. 3 Introduzione della possibile obbligatorietà momentanea delle vaccinazioni Il Ministero della Salute può disporre la obbligatorietà momentanea dell'antipoliomielitica (dal 2002 l'Europa è dichiarata regione polio free) e dell'antidifterica di cui all'articolo 1, qualora si verifichino focolai epidemici destanti preoccupazione, per le singole malattie citate (polio virus e difterite). L'imposizione di un eventuale e momentaneo obbligo per le due vaccinazioni di cui sopra avverrà solo se strettamente necessario tramite un Regolamento interministeriale ex art. 17 della legge n. 400/1988, sentito il Consiglio di Stato e comunicato con il Presidente del Consiglio dei Ministri, prima che il Regolamento venga adottato, e sentiti il Ministero dell'Interno, il Consiglio Superiore di Sanità, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA), l’Istituto superiore di sanità (ISS) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Unita' di Crisi (U.C.) operativa in Roma, i quali enti dovranno esprimersi favorevolmente a maggioranza assoluta per dare convalida ed esecuzione. La eventuale misura della obbligatorietà dovrà essere in ogni caso - prima della sua introduzione - preceduta ed accompagnata da sforzi delle Autorità protesi ad arginare il focolaio epidemico attraverso la quarantena e misure urgenti e contingibili che incidano sui determinanti sociali della salute, in particolare disciplinando, intervenendo e vigilando sulle condizioni igienico-sanitarie qualora queste siano divenute improvvisamente precarie. Solo qualora queste risultassero insufficienti ad arginare il contagio, si provvederebbe alla misura obbligatoria su porzioni di territorio in proporzione alla diffusione del contagio. Si ricorda tuttavia che per le malattie più temibili (rif. Art.1), usando i prodotti biotecnologici attualmente in uso dal 2002, le vaccinazioni sono solo misura di protezione personale, in quanto le suddette non conferiscono alcun effetto gregge perché non in grado di interrompere la catena di eventuale contagio, o a causa delle specifiche tecniche del vaccino stesso (antidifterico ed antipoliomielitico a virus inattivato, ucciso), o perché il morbo stesso non è contagioso (il tetano).
Art. 4 Vaccinazioni omesse o differite in caso di obbligatorietà momentanea Le vaccinazioni, qualora fosse introdotta l'obbligatorietà anche temporanea (ai sensi dell'art. 3), potranno essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oppure omesse nel caso specifico contemplato dall'art. 7 (iter della obiezione attiva). Inoltre, l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o da esami sierologici di dosaggio anticorpale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità’ 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione (conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale). I test di dosaggio anticorpale collegati alla vaccinoprofilassi sono a carico del Servizio sanitario nazionale nelle Regioni che lo consentono in base alla loro politica sanitaria e di bilancio, oppure a prezzo convenzionato.
Art. 5 Farmacovigilanza attiva e sistema di anagrafica vaccinale Viene istituita su tutto il territorio nazionale - demandando alle Regioni la sua attuazione, nelle forme più opportune - sia una anagrafica digitale dei certificati vaccinali di ciascuno utente, sia un sistema di farmacovigilanza attiva il quale monitorerà le condizioni di salute immediatamente dopo la vaccinazione, per un periodo di almeno 60 giorni. La famiglia - genitori detentori della responsabilità genitoriale o tutori o affidatari - verrà informata anche sulla farmacovigilanza passiva, che potrà attivare in autonomia, segnalando alla rete sanitaria specifica ogni reazione avversa sospetta a seguito della vaccinazione. Si dispone inoltre che – anche ai sensi dell'art 7 della L. 210/1992 - le autorità sanitarie rilascino obbligatoriamente a chi detiene la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario del bambino/adolescente ricevente il vaccino, un libretto o certificato vaccinale aggiornato, timbrato e firmato dal medico responsabile, sempre completo di tutte le informazioni tecniche e specifiche caratterizzanti ciascun atto sanitario di profilassi praticato, e sempre correlate al farmaco vaccino somministrato di volta in volta.
Art. 6 Danni da vaccino e domanda di indennizzo Si rende obbligatoria l'esposizione chiara e ben visibile presso ogni ambulatorio delle ASL /AUSL su tutto il territorio nazionale, dell'informativa scritta relativa alla Legge 210/1992 e s.m.i. (Legge 229/2005) che va affissa, in modo tale che l'utente del servizio sanitario nazionale possa conoscere in anticipo la normativa vigente in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, di routine o raccomandate (e trasfusioni), in caso di sospetto danno da vaccino irreversibile arrecato alla integrità psicofisica di chi riceve il vaccino, che si sospetta in probabile correlazione causale. La Legge che disciplina l'indennizzo, viste anche le sentenze della Corte Costituzionale, si applica dunque non solo alle vaccinazioni eventualmente obbligatorie, ma anche a quelle di routine e raccomandate.
Art. 7 Obiezione, consenso libero ed informato Nell'eventualità di mancata osservanza delle vaccinazioni prescritte di routine ma divenute eventualmente obbligatorie (in caso di introduzione momentanea di cui al presente articolo 3), i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione, ed anche ascoltare le ragioni dei genitori obiettori ed esercenti la responsabilità genitoriale, o i tutori o i soggetti affidatari, ai fini della sottoscrizione del dissenso informato per l'esercizio del diniego al consenso libero ed informato, in ottemperanza all'articolo 5 della Convenzione di Oviedo (l'Italia ha autorizzato la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sottoscritta ad Oviedo, con la legge ordinaria dello Stato del 28 marzo 2001, n. 145), ed all'articolo 3 – Capo I Diritto all'integrità della persona - della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (già Carta di Nizza). In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni per il ritiro da parte dell'interessato del consenso libero ed informato, i genitori o i tutori o i soggetti affidatari non incorrono in alcuna sanzione, fatti salvi eventuali casi di incuria genitoriale manifesta o da accertare, per cui si rischia una eventuale segnalazione al Sindaco in quanto Autorità Sanitaria massima locale (ad esempio, ignorando la convocazione scritta del colloquio informativo della ASL in caso di mancata vaccinazione, oppure saltando l'appuntamento annuale di visita pediatrica per il controllo e bilancio di salute dell'infante o bambino).
Art. 7 bis Mancata effettuazione delle vaccinazioni (nessuna preclusione per l'accesso scolastico) La mancata effettuazione delle vaccinazioni di routine o raccomandate (oppure divenute obbligatorie) di cui all'articolo 1 e 2, e dunque la non regolarità della documentazione attestante le vaccinazioni, non pregiudica in alcun caso l'accesso ai servizi della scuola dell'obbligo ed ai relativi esami (DPR 355/1999 del 26 gennaio 1999, art. 1 comma 2), e nemmeno ai servizi educativi e scolastici del sistema 0-6 anni di età (asilo nido e scuola d'infanzia), così da non compromettere le pari opportunità di educazione ed istruzione. L'istruzione e la socializzazione dalla nascita ai sei anni di età è infatti un fondamentale percorso di educazione, cruciale per un armonioso sviluppo psicofisico del fanciullo. La scuola materna è divenuta "scuola dell'infanzia" con la ex legge "Moratti", nr. 53/2003, inserita nell'ordinamento statale dell'Istruzione ed in continuità educativa verticale con la scuola primaria dell'obbligo (Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004), ed il cui statuto scolastico e non già assistenziale, è stato ribadito da pronunciamenti giurisprudenziali della Consulta (Sentenza n. 298, 2012), e sottolineato dal Decreto Legislativo nr. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", (articoli 1 comma 1, art 1 comma 3 lettera b) e lettera d), art. 1 comma 4). Resta obbligatorio da parte dei genitori/di chi detiene la responsabilità genitoriale (tutori o affidatari), di avvisare all'atto della iscrizione alla scuola, il Dirigente scolastico della non conformità del fanciullo rispetto ad una o più vaccinazioni di routine o raccomandate (oppure obbligatorie, se introdotte), tuttavia senza alcun obbligo di trasmettere dati sanitari sensibili; informato di ciò, il Dirigente informerà la ASL /AUSL competente per le opportune verifiche e controlli incrociati sulla situazione di non conformità, soltanto per avere un rapido riscontro in caso di eventuale emergenza sanitaria dichiarata dalle Autorità.
Art. 8 Interventi di urgenza in caso di emergenza sanitaria. È comunque fatta salva l’adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi degli articoli 112 e 117 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" : Titolo IV Servizi alla persona e alla comunità, Capo I Tutela della salute, artt. nr. 112 e 117), e del testo «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», e s.m.i., Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, cosiddetto TULS. Restano ovviamente validi i limiti all'esercizio del consenso libero ed informato già disciplinati dalla Convenzione di Oviedo e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, citati all'art. 7. Nondimeno solo situazioni di effettiva emergenza sanitaria dichiarata dalle Autorità - e dunque in stato di necessità - possono comprimere (ma non annullare completamente) il diritto all'autodeterminazione in tema di salute, e di conseguenza introdurre vaccinazioni obbligatorie anche temporaneamente e dunque limitare l'esercizio del diritto al consenso libero ed informato, che è possibile ritirare in ogni momento da parte dell'interessato alla somministrazione di un vaccino il quale, essendo un farmaco, non è mai esente da un fattore di rischio e da una componente di scommessa ineludibile nell'atto sanitario praticato.
Art. 9 Fase transitoria Per i minori che abbiano iniziato ad adempiere all’obbligo vaccinale ex legge n. 119/2017 ma non abbiano ancora terminato le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale, si applicano retroattivamente le norme della presente riforma di legge, una volta divenuta legge.
Art. 10 Abrogazione delle leggi precedenti La precedente legge di profilassi vaccinale nr. 119/2017 è abrogata e sostituita dalla presente. --------------------- ultimo aggiornamento 22 luglio 2018
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