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Post by Dieguissimo on Jul 11, 2018 21:08:53 GMT
Ah quasi dimenticavo,io sono Diego Romanello dal Veneto
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 11, 2018 22:53:33 GMT
Visto l'ultimo intervento molto interessante - e la richiesta di possibili emendamenti - da parte di Diego Romanello dal Veneto, e vista la mancata risposta formale del Comitato di Libertà di scelta a cui avevamo indirettamente fatto avere lo scorso aprile 2018, la bozza di legge popolare da noi preparata, sentiti anche alcuni pareri nella chat di gruppo Telegram " Ex Legge popolare vaccini art71", direi che si può accettare una serie di nuovi emendamenti al testo ora bozza di legge PDL/DDL, e non più proposta di legge ad iniziativa popolare. Per info e breve cronistoria del Gruppo promotore della ex legge popolare, collegarsi al seguente link: vaccini-ddl-exleggeart71costituzione.it/Ne approffittiamo anche per correggere un refuso nel testo vecchio (all'art 8, si è citato l'articolo "8" invece del corretto articolo numero "7", dal titolo "Obiezione, consenso libero ed informato e mancata effettuazione delle vaccinazioni" (nessuna preclusione per l'accesso scolastico) " in riferimento alla Convenzione di Oviedo ed alla Carta di Nizza, ed inserire la vaccinazione antiparotite fra quelle non raccomandate dal SSN (comma 3, art. 2), come suggerito a suo tempo da Gianluca Musumeci, in piattaforma.
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 11, 2018 23:05:12 GMT
Le modifiche /emendamenti al testo bozza di legge (DDL/PDL) suggerite sono dunque le seguenti, oltre alle correzioni di eventuali refusi sfuggiti alla lettura in precedenza:
a) sulla base delle considerazioni di Diego Romanello, in riferimento ai determinanti sociali della salute (condizioni igienico-sanitarie, misure di contenimento-isolamento per fronteggiarle, educazione alla igiene, cioè gli aspetti sociali della causa e distribuzione delle malattie....) b) sulla base del mio intervento datato 11 luglio 2018 in chat di gruppo Telegram, dove propongo che i tre vaccini monovalenti di routine (dall art. 1 "[...] sono di routine e fortemente suggerite (ma non obbligatorie") per le malattie poliomielite, difterite e tetano, siano prodotti solo e soltanto dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 11, 2018 23:56:01 GMT
http://constitution- art71.freeforums.net, USA ultimo aggiornamento: luglio 2018 SULLA BASE DEL TESTO DEL 30 MARZO 2018 , IL TESTO È EMENDATO A SEGUITO DI NUOVA DISCUSSIONE NEL FORUM 12 luglio 2018
TESTO DI RIFORMA VACCINOPROFILASSI - PROGETTO DI LEGGE (PDL) O DISEGNO DI LEGGE (DDL)
Art. 1 Disposizioni in materia di vaccinazioni di routine Tutte le precedenti leggi di profilassi vaccinale sono abrogate e sostituite dalla presente. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di protezione individuale e di condizioni di sicurezza epidemiologica - in termini non solo di profilassi e di copertura vaccinale, ma anche di buona pratica medica attenta alla suscettibilità individuale ed alle reazioni avverse alla somministrazione di farmaci - per i minori di età compresa tra tre e sedici anni (e per tutti i minori stranieri non accompagnati) sono di routine e fortemente suggerite (ma non obbligatorie), in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate, ma soltanto a partire dal 36° mese di vita: a) anti-poliomielitica (IPV, a virus ucciso); b) anti-difterica; c) anti-tetanica; Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente: la ditta farmaceutica individuata è – solo per queste – lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. Esso è obbligato a fornire esclusivamente formule monovalenti dei vaccini; il loro costo è interamente a carico dello Stato o della Regione.
Art. 2 Vaccinazioni raccomandate e non: periodo di quarantena a seguito immunizzazione Comma 1 Agli stessi fini di cui all'articolo 1, per i minori di età compresa tra tre e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì raccomandate - ma non a carico dello Stato - in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: d) anti-morbillo; e) anti-rosolia;
Per chi volesse usufruirne, il vaccino è a carico del singolo cittadino/utente del servizio sanitario nazionale, a prezzo convenzionato. Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente / mono-componente oppure al massimo bivalente.
Comma 2 Si raccomanda in particolare la vaccinazione anti-rosolia a partire dal dodicesimo anno di eta', dopo controllo anticorpale con esito negativo e che non abbiano conseguito immunità naturale acquisita, al fine di scongiurare l'insorgenza di patologie degenerative del feto che potrebbero portare in grembo.
Comma 3 Si raccomanda un periodo di quarantena per chi usufruisce delle vaccinazioni anti-morbillo ed anti-rosolia, per ridurre al minimo i contatti con soggetti immunodepressi e donne gravide, e dunque scongiurando il contagio "orizzontale"; sempre per lo stesso motivo, si raccomanda la vaccinazione durante il periodo estivo, lontano dalla frequenza scolastica. Le seguenti vaccinazioni, seppur disponibili in commercio, non sono raccomandate dal sistema sanitario nazionale:
a) anti-meningococcica B; b) anti-meningococcica C; c) anti-papilloma virus; d) anti-parotite; e) anti-pneumococcica; f) anti-rotavirus; g) anti-varicella;
Per chi volesse usufruirne, il vaccino è a carico del singolo cittadino/utente del servizio sanitario nazionale. Per le vaccinazioni sopra riportate, esse dovranno essere soltanto in formula monovalente / monocomponente, oppure al massimo bivalente.
Art. 3 Introduzione della possibile obbligatorietà momentanea delle vaccinazioni Sentiti il Ministero dell'Interno, il Consiglio Superiore di Sanità, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AlFA), l’Istituto superiore di sanità (ISS) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Unita' di Crisi (U.C.) operativa in Roma, il Ministero della Salute può disporre la obbligatorietà momentanea dell'antipoliomielitica (al momento l'Europa è dichiarata regione polio free, dal 2002) e dell'antidifterica di cui all'articolo 1, qualora si verifichino focolai epidemici destanti preoccupazione, per le singole malattie citate (polio virus e difterite). La eventuale misura della obbligatorietà deve essere - prima della sua introduzione - preceduta ed accompagnata da sforzi delle Autorità protesi ad arginare il focolaio epidemico attraverso la quarantena e misure urgenti e contingibili che incidano sui determinanti sociali della salute, in particolare disciplinando, intervenendo e vigilando sulle condizioni igienico-sanitarie qualora queste siano divenute improvvisamente precarie. Solo qualora queste risultassero insufficienti ad arginare il contagio, si provvederebbe alla misura obbligatoria su porzioni di territorio in proporzione alla diffusione del contagio. Si ricorda tuttavia che per le malattie più temibili (rif. Art. 1), le vaccinazioni sono solo misura di protezione personale usando i prodotti biotecnologici (vaccini) attualmente in uso dal 2002, e che non conferiscono alcun effetto gregge perché non sono in grado di interrompere la catena di eventuale contagio.
Art. 4 Vaccinazioni omesse o differite in caso di obbligatorietà momentanea Le vaccinazioni qualora fosse introdotta l'obbligatorietà, anche temporanea, ai sensi dell'art. 3 ed in tal caso potranno essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oppure omesse nel caso specifico contemplato dall'art. 7 (iter della obiezione attiva). Inoltre, l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o da esami sierologici di dosaggio anticorpale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità’ 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del1’8 gennaio 1991, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione (conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale). I test di dosaggio anticorpale collegati alla vaccinoprofilassi sono a carico del Servizio sanitario nazionale nelle Regioni che lo consentono in base alla loro politica sanitaria e di bilancio, oppure a prezzo convenzionato,
Art. 5 Farmacovigilanza attiva e sistema di anagrafica vaccinale Viene istituita su tutto il territorio nazionale - demandando alle Regioni la sua attuazione, nelle forme più opportune - sia una anagrafica digitale dei certificati vaccinali di ciascuno utente, sia un sistema di farmacovigilanza attiva il quale monitorerà le condizioni di salute immediatamente dopo la vaccinazione, per un periodo di almeno 60 giorni. La famiglia - genitori detentori della responsabilità genitoriale o tutori o affidatari - verranno informati anche sulla farmacovigilanza passiva, che potranno attivare in autonomia, segnalando alla rete sanitaria specifica ogni reazione avversa sospetta a seguito della vaccinazione.
Art. 6 Danni da vaccino e domanda di indennizzo Si rende obbligatoria l'esposizione chiara e ben visibile presso ogni ambulatorio delle ASL /AUSL su tutto il territorio - nelle modalità indicate da ogni singola Regione - dell'informativa scritta relativa alla Legge 210/1992 e s.m.i. (Legge 229/2005), in modo tale che l'utente del servizio sanitario nazionale possa conoscere in anticipo la normativa vigente in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, in caso di sospetto danno da vaccino irreversibile arrecato alla integrità psicofisica di chi riceve il vaccino, che si sospetta in probabile correlazione causale.
Art. 7 Obiezione, consenso libero ed informato e mancata effettuazione delle vaccinazioni (nessuna preclusione per l'accesso scolastico) In caso di mancata osservanza delle vaccinazioni prescritte di routine ma divenute eventualmente obbligatorie in caso di introduzione momentanea di cui al presente articolo 3, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione, ed anche ascoltare le ragioni dei genitori obiettori ed esercenti la responsabilità genitoriale, o i tutori o i soggetti affidatari, ai fini della sottoscrizione del dissenso informato per l'esercizio del diniego al consenso libero ed informato, in ottemperanza all'articolo 5 della Convenzione di Oviedo, ed all'articolo 3 – Capo I Diritto all'integrità della persona - della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (già Carta di Nizza). In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni per il ritiro da parte dell'interessato del consenso libero ed informato, i genitori o i tutori o i soggetti affidatari non incorrono in alcuna sanzione, fatti salvi eventuali casi di incuria genitoriale manifesta o da accertare, per cui si rischia una eventuale segnalazione al Sindaco in quanto Autorità Sanitaria massima locale (ad esempio, ignorando la convocazione scritta del colloquio informativo della ASL in caso di mancata vaccinazione, oppure saltando l'appuntamento annuale di visita pediatrica per il controllo e bilancio di salute dell'infante o bambino). La mancata effettuazione delle vaccinazioni di routine (oppure divenute obbligatorie) di cui all'articolo 1, e dunque la non regolarità della documentazione attestante le vaccinazioni, non pregiudica in alcun caso l'accesso scolastico alla scuola dell'obbligo (DPR 355/1999), e nemmeno quello al sistema 0-6 anni di età (asilo nido e scuola materna), il quale è un fondamentale percorso di educazione e socializzazione, cruciale per un armonioso sviluppo psicofisico del fanciullo (scuola materna divenuta "scuola dell'infanzia" con la ex legge "Moratti", nr. 53/2003, inserita nell'ordinamento statale dell'Istruzione, la quale parla della scuola dell'infanzia in funzione del suo apporto allo "sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale religioso e sociale delle bambine e dei bambini"). Resta obbligatorio da parte dei genitori/di chi detiene la responsabilità genitoriale, di avvisare all'atto della iscrizione alla scuola, il Dirigente scolastico della non conformità del fanciullo rispetto ad una o più vaccinazioni di routine (oppure obbligatorie, se introdotte), tuttavia senza alcun obbligo di trasmettere dati sanitari sensibili; informato di ciò, il Dirigente informerà la ASL /AUSL competente per le opportune verifiche e controlli incrociati sulla situazione di non conformità, soltanto per avere un rapido riscontro soltanto in caso di eventuale emergenza sanitaria dichiarata dalle Autorità.
Art. 8 Interventi di urgenza in caso di emergenza sanitaria. È comunque fatta salva l’adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi degli articoli 112 e 117 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e del testo «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», e s.m.i., Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, cosiddetto TULS. Restano ovviamente validi i limiti all'esercizio del consenso libero ed informato già disciplinati dalla Convenzione di Oviedo e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, citati all'art. 7. Nondimeno solo situazioni di effettiva emergenza sanitaria dichiarata dalle Autorità - e dunque in stato di necessità - possono comprimere (ma non annullare completamente) il diritto all'autodeterminazione in tema di salute, e di conseguenza introdurre vaccinazioni obbligatorie anche temporaneamente e dunque limitare l'esercizio del diritto al consenso libero ed informato, che è possibile ritirare in ogni momento da parte dell'interessato alla somministrazione di un vaccino il quale, essendo un farmaco, non è mai esente da un fattore di rischio e da una componente di scommessa ineludibile nell'atto sanitario praticato.
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 12, 2018 0:09:17 GMT
Per riepilogare, le modifiche / emendamenti apportate al testo bozza di proposta di legge /disegno di legge modificato l'ultima volta in data 30 marzo 2018, sono qui suggerite e le seguenti, in attesa dei commenti ed approvazione dei partecipanti alla discussione di bozza:
EMENDAMENTI ALL'ART. 1 all'art. 1 comma 1 si aggiunte: " Tutte le precedenti leggi di profilassi vaccinale sono abrogate e sostituite dalla presente." all'art. 1 ultimo comma, si aggiunge, in riferimento ai vaccini monovalenti delle vaccinazioni di routine (antipoliomielite, antidifterica ed antitetanica), che "la ditta farmaceutica individuata è – solo per queste – lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare." e che il costo è a carico dello Stato o della Regione.
EMENDAMENTI ALL'ART.3 All'art. 3 il titolo cambia in " Introduzione della possibile obbligatorietà momentanea delle vaccinazioni " al comma 1 dell'art. 3 si aggiungono il Ministero dell'Interno e l'Unità di Crisi fra gli enti da sentire in caso di emergenza sanitaria All'art. 3 si aggiunge un ultimo comma, come segue: "La eventuale misura della obbligatorietà deve essere - prima della sua introduzione - preceduta ed accompagnata da sforzi delle Autorità protesi ad arginare il focolaio epidemico attraverso la quarantena e misure urgenti e contingibili che incidano sui determinanti sociali della salute, in particolare disciplinando, intervenendo e vigilando sulle condizioni igienico-sanitarie qualora queste siano divenute improvvisamente precarie. Solo qualora queste risultassero insufficienti ad arginare il contagio, si provvederebbe alla misura obbligatoria su porzioni di territorio in proporzione alla diffusione del contagio. Si ricorda tuttavia che per le malattie più temibili (rif. Art. 1), le vaccinazioni sono solo misura di protezione personale usando i prodotti biotecnologici (vaccini) attualmente in uso dal 2002, e che non conferiscono alcun effetto gregge perché non sono in grado di interrompere la catena di eventuale contagio."
EMENDAMENTI ALL'ART. 8 Si aggiunge il riferimento al testo di Legge «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», e s.m.i., Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, cosiddetto TULS. Gli articol citat del Decreto legislativo nr. 112 del 1998 diventano il nr. 112 e nr. 117. Si corregge un refuso nel testo: l'articolo citato è il nr. 7 e non il nr. 8, in riferimento a carte e convenzioni di rango superiore ed internazionali europee, In riferimento alla possibile compressione del diritto all'autodeterminazione della salute, si aggiunge fra parentesi " (ma non annullare completamente)". All'ultimo comma, si specifica che il vaccino " essendo un farmaco, non è mai esente da un fattore di rischio e da una componente di scommessa ineludibile nell'atto sanitario praticato."
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Post by daniela70 on Jul 12, 2018 20:04:00 GMT
per me ok
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Post by estaticax on Jul 13, 2018 6:09:40 GMT
Per me ora è perfetto.
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 13, 2018 14:03:08 GMT
Raccogliendo i suggerimenti espressi dai membri nel gruppo Chat Telegram, si corregge ed esplicita meglio l'ultimo comma dell'articolo 3, come segue:
dall'art. 3 [...] Si ricorda tuttavia che per le malattie più temibili (rif. Art. 1), le vaccinazioni sono solo misura di protezione personale usando i prodotti biotecnologici (vaccini) attualmente in uso dal 2002, e non conferiscono alcun effetto gregge perché non sono in grado di interrompere la catena di eventuale contagio, o a causa delle specifiche tecniche del vaccino stesso (antidifterico ed antipoliomielitico a virus inattivato, ucciso), o perché il morbo stesso non è contagioso (il tetano).
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 14, 2018 13:11:49 GMT
Raccogliendo gli ultimi suggerimenti espressi dai membri nel gruppo Chat Telegram Ex legge popolare art. 71, risalenti a discussione in chat del 13 e 14 luglio 2018, si corregge come segue l'ultimo comma dell'art. 3
[...] Si ricorda tuttavia che per le malattie più temibili (rif. Art.1), usando i prodotti biotecnologici attualmente in uso dal 2002, le vaccinazioni sono solo misura di protezione personale, in quanto le suddette non conferiscono alcun effetto gregge perché non in grado di interrompere la catena di eventuale contagio, o a causa delle specifiche tecniche del vaccino stesso (antidifterico ed antipoliomielitico a virus inattivato, ucciso), o perché il morbo stesso non è contagioso (il tetano)".
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 15, 2018 6:52:49 GMT
Art. 6 Danni da vaccino e domanda di indennizzo Si rende obbligatoria l'esposizione chiara e ben visibile presso ogni ambulatorio delle ASL /AUSL su tutto il territorio - nelle modalità indicate da ogni singola Regione - dell'informativa scritta relativa alla Legge 210/1992 e s.m.i. (Legge 229/2005), in modo tale che l'utente del servizio sanitario nazionale possa conoscere in anticipo la normativa vigente in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, di routine o raccomandate (e trasfusioni), in caso di sospetto danno da vaccino irreversibile arrecato alla integrità psicofisica di chi riceve il vaccino, che si sospetta in probabile correlazione causale. La Legge che disciplina l'indennizzo, viste anche le sentenze della Corte Costituzionale, si applica dunque non solo alle vaccinazioni eventualmente obbligatorie, ma anche a quelle di routine e raccomandate.
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 15, 2018 6:54:51 GMT
Si è provveduto a emendare l'articolo 6 sulla base dell'ottimo suggerimento espresso da P.P. di Perugia, che-sempre a luglio 2018- si è interrogata in chat Telegram di gruppo Ex Legge popolare art. 71, a proposito di chi dovrebbe indennizzare eventuali danni da vaccino, qualora la vaccinazione non fosse stata obbligatoria, ma raccomandata o di routine. Vedi sopra l'emendamento.
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 15, 2018 11:59:09 GMT
Su suggerimento di D.R. dal Veneto avvennuto in data 15 luglio 2018 (D.R. è cittadino italiano che è già intervenuto nel dibattito in maniera costruttiva, all'interno della chat di gruppo Telegram "Ex Legge Popolare art. 71"), si effettua un ultimo emendamento all'articolo 6, a proposito dei possibili danni da vaccino e relativi indennizzi ed al loro riconoscimento. L'articolo 6 diventa come segue: ---------------------------- Art. 6 Danni da vaccino e domanda di indennizzo Si rende obbligatoria l'esposizione chiara e ben visibile presso ogni ambulatorio delle ASL /AUSL su tutto il territorio nazionale, dell'informativa scritta relativa alla Legge 210/1992 e s.m.i. (Legge 229/2005) che va affissa, in modo tale che l'utente del servizio sanitario nazionale possa conoscere in anticipo la normativa vigente in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, di routine o raccomandate (e trasfusioni), in caso di sospetto danno da vaccino irreversibile arrecato alla integrità psicofisica di chi riceve il vaccino, che si sospetta in probabile correlazione causale. La Legge che disciplina l'indennizzo, viste anche le sentenze della Corte Costituzionale, si applica dunque non solo alle vaccinazioni eventualmente obbligatorie, ma anche a quelle di routine e raccomandate. -----------------------------
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Post by Dieguissimo on Jul 15, 2018 12:05:15 GMT
Vi ringrazio per aver preso in considerazione la possibilità di emendare ulteriormente la proposta sulla base dei suggerimenti che avevo segnalato,a tal proposito in riferimento dell'emendamento ultimato da poco sull'art6 avrei da suggerire di togliere semplicemente la dicitura "nelle modalità indicate da ogni singola regione" E vi spiego anche il perché... Sono al corrente di molte Usl che non affiggono nulla negli ambulatori in tal senso,dicono invece di ottemperare a questa regola già in vigore in quanto la mettono sul sito della Usl o della regione (chissà in quale sottopagina poi🤔). Per cui, lasciandogli questo spazio di modalità di azione,a mio avviso,non si risolve in realtà il problema della mancanza di informazioni complete alle Usl.grazie ancora per l'attenzione
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Post by Admin - Luca Scantamburlo on Jul 18, 2018 14:01:27 GMT
Abbiamo sottoposto infine la bozza del testo di proposta di legge così emendato, alla lettura ed al giudizio senza impegno da parte di un giurista di primo livello, un docente di universitario di diritto costituzionale italiano, il quale gentilmente ci ha risposto in data 17.07.2018 dandoci preziosi suggerimenti anche tecnici, per migliorare il testo dal punto di vista di coerenza giuridica e di forma, ligio all'ordinamento vigente ed al modo di fare leggi. Ecco un estratto della sua lettera, della quale si omette per ora nome e cognome della sua firma (anche se il giurista ci ha dato l'assenso a farlo pubblicamente, a nostra discrezione).
----------------------------------------------------- [...]Alcune considerazioni:
L’art. 1, a mio avviso, va riformulato. Le abrogazioni vanno indicate nell’ultimo articolo di legge ed è preferibile indicare puntualmente quali fonti sono abrogate; Sempre nell’art. 1 toglierei il riferimento alle Regioni. I vaccini costituiscono, anche secondo la giurisprudenza costituzionale, livelli essenziali delle prestazioni e, come tali, rientrano nella potestà esclusiva statale con conseguente costo; Nell’art. 3, relativo all’introduzione momentanea della obbligatorietà, sarebbe opportuno indicare la fonte che ne sancisce l’introduzione. Sarebbe, a mio avviso, preferibile un regolamento interministeriale ex art. 17 della legge n. 400/1988; Nell’art. 7, laddove si menziona la Convenzione di Oviedo, aggiungerei resa esecutiva con legge ordinaria dello Stato 28 marzo 2001, n. 145; Resta, a mio parere, troppo prolissa la disposizione dell’art. 7. Va semplificato. Forse sarebbe meglio, laddove si parla della scuola, inserire un art. 7bis ad hoc; Manca un articolo che disciplini la fase transitoria. Chi ha iniziato ad adempiere all’obbligo vaccinale ex legge n. 119/2017 ma non ha ancora terminato, si applicano retroattivamente le norme del disegno di legge una volta divenuto legge, oppure vale il principio generale mutuabile dall’art. 11 delle Preleggi per cui la fonte abrogante, di norma, non ha effetto retroattivo a meno che non lo indichi espressamente il legislatore? [...] ---------------------------------------------------------------- LETTERA FIRMATA, SALUTI E NOME E COGNOME QUI OMESSI
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Post by Stefania T on Jul 19, 2018 4:55:36 GMT
Abbiamo sottoposto infine la bozza del testo di proposta di legge così emendato, alla lettura ed al giudizio senza impegno da parte di un giurista di primo livello, un docente di universitario di diritto costituzionale italiano, il quale gentilmente ci ha risposto in data 17.07.2018 dandoci preziosi suggerimenti anche tecnici, per migliorare il testo dal punto di vista di coerenza giuridica e di forma, ligio all'ordinamento vigente ed al modo di fare leggi. Ecco un estratto della sua lettera, della quale si omette per ora nome e cognome della sua firma (anche se il giurista ci ha dato l'assenso a farlo pubblicamente, a nostra discrezione). ----------------------------------------------------- [...]Alcune considerazioni: L’art. 1, a mio avviso, va riformulato. Le abrogazioni vanno indicate nell’ultimo articolo di legge ed è preferibile indicare puntualmente quali fonti sono abrogate; Sempre nell’art. 1 toglierei il riferimento alle Regioni. I vaccini costituiscono, anche secondo la giurisprudenza costituzionale, livelli essenziali delle prestazioni e, come tali, rientrano nella potestà esclusiva statale con conseguente costo; Nell’art. 3, relativo all’introduzione momentanea della obbligatorietà, sarebbe opportuno indicare la fonte che ne sancisce l’introduzione. Sarebbe, a mio avviso, preferibile un regolamento interministeriale ex art. 17 della legge n. 400/1988; Nell’art. 7, laddove si menziona la Convenzione di Oviedo, aggiungerei resa esecutiva con legge ordinaria dello Stato 28 marzo 2001, n. 145; Resta, a mio parere, troppo prolissa la disposizione dell’art. 7. Va semplificato. Forse sarebbe meglio, laddove si parla della scuola, inserire un art. 7bis ad hoc; Manca un articolo che disciplini la fase transitoria. Chi ha iniziato ad adempiere all’obbligo vaccinale ex legge n. 119/2017 ma non ha ancora terminato, si applicano retroattivamente le norme del disegno di legge una volta divenuto legge, oppure vale il principio generale mutuabile dall’art. 11 delle Preleggi per cui la fonte abrogante, di norma, non ha effetto retroattivo a meno che non lo indichi espressamente il legislatore? [...] ---------------------------------------------------------------- LETTERA FIRMATA, SALUTI E NOME E COGNOME QUI OMESSI
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